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Sez. 3, Sentenza n. 8361 del 26/01/2024 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 285968-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misure coercitive custodiali - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile - Impugnazione cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285968-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)