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Sez. 1, Sentenza n. 709 del 21/01/1993 (Rv. 480382 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - In genere | Concordato con cessione dei beni a creditori - Somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti - Prevedibile insufficienza - Concordato - Risoluzione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480382-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - In genere

In tema di fallimento, il concordato preventivo con cessione di beni ai creditori, salvo previsione espressa di totale, immediata liberazione del debitore, deve essere risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 186 legge fall. (con la conseguente apertura della procedura fallimentare), qualora, anche prima del compimento della liquidazione dei beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavate dalla vendita dei beni ceduti, si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)