Sez. 1, Sentenza n. 295 del 10/01/2005 (Rv. 579309 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Vendita dei beni - Incanto - Fissazione del prezzo base - Commisurazione alla somma necessaria per il soddisfacimento dei creditori - Necessità - Esclusione - Fissazione in base alle valutazioni di mercato - Necessità - Prevedibile insufficienza del prezzo - Base a soddisfare i creditori - Risoluzione del concordato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
In materia di concordato preventivo con cessione dei beni, qualora sia disposta la vendita all'asta dei beni, la fissazione del prezzo base non può ritenersi vincolata dall'importo della somma necessaria a soddisfare i creditori, in quanto detto prezzo dipende esclusivamente da valutazioni di mercato, e anche se esso sia insufficiente al succitato scopo, non possono ritenersi sussistenti, per ciò solo, i presupposti per la risoluzione del concordato, dato che non è possibile prevedere se, ed in quale misura, all'esito della gara, il prezzo di aggiudicazione sarà superiore all'importo base, ferma restando l'intangibilità del diritto del miglior offerente all'aggiudicazione anche nel caso in cui questa ipotesi non si sia verificata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)