Sez. L, Sentenza n. 1180 del 16/02/1984 (Rv. 433319 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 336, l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento convenzionale di anzianità operano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo o paga o retribuzione ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, senza che a ciò sia d'ostacolo l'inclusione della tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali (affermata dalla legge 20 marzo 1980 n. 75), attesa la natura recettizia del rinvio effettuato dalla legge n. 824 del 1971 e la conseguente insensibilità del testo richiamato alle successive modifiche, che concernono un'indennità collegata all'effettiva durata della prestazione lavorativa e non sono perciò estensibili alle attribuzioni patrimoniali correlate ad una anzianità fittizia e disciplinate attraverso il suddetto rinvio. (Conf 7021/82, mass n 424685; (Conf 6814/82, mass n 424442; (Conf 6092/81, mass n 416879).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)