Sez. L, Sentenza n. 6092 del 16/11/1981 (Rv. 416879 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ENTITÀ DELLO STIPENDIO - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 PER GLI STATALI - ININFLUENZA.*
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (nella specie Banco di Napoli), l'art. 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare la aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo o paga o retribuzione, ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. A tale interpretazione non è di ostacolo l'inclusione della tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita per gli statali, affermata dalla legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura recettizia del rinvio effettuato dalla legge n. 824 del 1971, per cui il testo richiamato (art. 1 d.P.R. del 1965 n. 759) rimane insensibile alle successive modifiche e giacché la normativa del 1970 ha una portata innovativa e concerne l'indennità di buonuscita ordinaria, collegata all'effettiva durata della prestazione lavorativa, mentre l'aumento per l'anzianità fittizia costituisce un beneficio convenzionale avulso ed indipendente dalle effettive vicende del rapporto d'impiego. (V 5736/80, mass n 409575; (Conf 1610/80, mass n 405190 nella prima parte; (Conf 1607/80, mass n 405188 nella prima parte; (Conf 1401/80, mass n 404947 nella prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)