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Sez. 6, Sentenza n. 1409 del 02/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 262403 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe c.d. "leggere" - Patteggiamento concordato prima della pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262403-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di patteggiamento avente ad oggetto il reato di detenzione illecita di droghe cosiddette leggere sussiste la illegalità sopravvenuta della pena, solo quando la sentenza - pronunciata prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni della legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014 - faccia riferimento ad una sanzione incompatibile con i limiti edittali formalmente abrogati dalle disposizioni oggetto della pronuncia di incostituzionalità ed oggetto di reviviscenza per effetto di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento nella quale il giudice aveva fissato come pena detentiva base una sanzione pari a sette anni di reclusione, e, quindi, superiore al massimo edittale "ripristinato").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)