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Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 25/02/2014 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258353 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 146 del 2013 - Regime normativo più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258353-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato. (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 6.700 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di marijuana).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)