Sez. 6, Sentenza n. 13895 del 04/03/2014 Cc. (dep. 24/03/2014) Rv. 259362 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 - Modifica normativa di cui al D.L. 146/20013 - Regime normativo più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena commisurata in misura prossima al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con riduzione del limite edittale massimo della pena detentiva - l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale, quando quest'ultima è stata commisurata in relazione al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)