Sez. 3 - , Sentenza n. 14214 del 13/11/2019 Ud. (dep. 11/05/2020) Rv. 279294 - 02
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Vigilanza pubblica - Prescrizione dell'organo ispettivo ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994 - Omessa traduzione per il contravventore alloglotta - Nullità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, integra un atto tipico di polizia giudiziaria la cui mancata traduzione nella lingua nota al contravventore alloglotta non determina nullità, in quanto tale atto non rientra tra quelli per i quali l'art.143, comma 2, cod. proc. pen., impone la traduzione, nè si tratta di un atto che formalizzi l'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)