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Sez. 3, Sentenza n. 15773 del 29/01/2018 Ud. (dep. 09/04/2018) Rv. 272555 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Procura speciale - Istanza del procuratore speciale ex art 444 cod. proc. pen. - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272555-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta né la procura speciale, né l'istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. è riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)