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Sez. 5, Sentenza n. 41961 del 30/03/2017 Cc. (dep. 14/09/2017) Rv. 271422 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Omessa traduzione del decreto di sequestro nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271422-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)