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Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 24/11/1967 (Rv. 330399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - LAVORO SUBORDINATO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA MERCEDE AL PRECETTO COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1967-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - LAVORO SUBORDINATO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA MERCEDE AL PRECETTO COSTITUZIONALE.*

Non configura una domanda nuova, improcedibile in appello, la richiesta del lavoratore di adeguamento della retribuzione a norma dell'art 36 della Costituzione, quando in primo grado sia stata respinta l'istanza di adeguamento della stessa retribuzione a quella prevista dal contratto collettivo, ben potendo l'attivita assertoria della parte limitarsi alla enunciazione degli elementi di fatto costitutivi della pretesa e a nulla rilevando che in un primo tempo venga invocata una pattuizione collettiva ed in un secondo tempo il precetto costituzionale giacche in entrambi i casi rimane l'oggetto sostanziale della pretesa. Conf. 2326-63, contra 322777 1473-64).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)