Sez. 2, Sentenza n. 234 del 25/01/1968 (Rv. 331134 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - ORDINANZA DI REINTEGRAZIONE CON LA CONTESTUALE FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - UNIFICAZIONE - INSUSSISTENZA - APPELLABILITA DELL'ORDINANZA PROVVISORIA DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - ORDINANZA DI REINTEGRAZIONE CON LA CONTESTUALE FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - UNIFICAZIONE - INSUSSISTENZA - APPELLABILITA DELL'ORDINANZA PROVVISORIA DI REINTEGRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il pretore puo unificare le due fasi, nelle quali normalmente si svolge il giudizio possessorio, quando ritenga che sussistano elementi per provvedere in via definitiva sulla controversia possessoria. In tal caso la pronuncia, che egli emetta in Forma di ordinanza, ha il contenuto e l'efficacia di una sentenza. Deve escludersi che il pretore abbia compiuto tale unificazione, quando con l'ordinanza emessa egli abbia disposto la reintegrazione del possesso contestualmente fissando l'udienza di comparizione e dando cosi inizio alla fase di vera e propria cognizione ordinaria, diretta ad accertare in via definitiva se l'esperita Azione possessoria fosse giuridicamente fondata. In tal caso l'ordinanza di reintegrazione, avendo carattere provvisorio e spiegando i suoi effetti fino alla decisione di merito, e destinata ad essere necessariamente assorbita da tale decisione, e non e quindi suscettibile di impugnazione autonoma, che, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile. (V. Sentenza n.324-67, massima n.326168).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)