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Sez. L, Sentenza n. 15646 del 18/09/2012 (Rv. 624119 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Prestazioni previdenziali in favore dei ciechi - Superamento dei limiti di reddito per effetto del conseguimento di una nuova occupazione - Revoca della pensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624119-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI

La particolare disciplina prevista dall'art. 68 legge 30 aprile 1969 n. 153 - che, derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa - va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)