Sez. L, Sentenza n. 24192 del 25/10/2013 (Rv. 628682 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Pensione non reversibile ciechi civili assoluti - Stato di bisogno - Permanenza - Necessità - Norme in materia di invalidità INPS - Inapplicabilità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI
La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)