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Sez. 3, Sentenza n. 6042 del 19/11/1979 (Rv. 402749 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 354 COD PROC CIV PER CONTRASTO CON L'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402749-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 354 COD PROC CIV PER CONTRASTO CON L'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 354 cod proc civ, per pretesa disparita di trattamento, e, conseguente contrasto con l'art 3 della Costituzione, tra le ipotesi espressamente in esso indicate, nelle quali la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, e tutte le altre nelle quali la causa deve essere invece decisa dal giudice dell'appello, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata pronunzia di merito da parte del primo giudice. Infatti, il principio di uguaglianza dei cittadini non impedisce al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni dallo stesso ritenute diverse e per adeguare, in tal modo, la disciplina giuridica a particolari situazioni di diritto sostanziale e processuale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)