Sez. L, Sentenza n. 3475 del 09/06/1984 (Rv. 435491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - ESCLUSIONE.*
Stanti le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, e l'autonomia e la completezza della normativa che lo regola, nell'ipotesi di cessione del servizio ad altra impresa, non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. per il trasferimento di azienda. (V 659/76, mass n 379306; (Conf 3080/77, mass n 386644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)