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Sez. L, Sentenza n. 3080 del 09/07/1977 (Rv. 386644 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONE DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV SUL TRASFERIMENTO DI AZIENDA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386644-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONE DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV SUL TRASFERIMENTO DI AZIENDA - INAPPLICABILITA.*

Stanti le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, e l'autonomia e la completezza della normativa che lo regola, nell'ipotesi di cessione del servizio ad altra impresa, non e applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per il trasferimento di azienda (art 2112). (nella specie, il principio e stato enunciato con riferimento alla pretesa diretta alla conservazione della qualifica di provenienza nell'ipotesi di passaggio del servizio ad altra impresa). (V 1326/72, mass n 357856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)