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Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569192 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado - Riproposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569192-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)