Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 (Rv. 626813 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Giudizio nei confronti di più debitori in solido - Sentenza loro favorevole - Passaggio in giudicato per difetto di impugnazione riguardo a taluno dei debitori - Opponibilità da parte dei debitori destinatari di impugnazione - Esclusione - Rilevabilità da parte del giudice ai fini della declaratoria di preclusione del gravame - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di riunione di cause.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 cod. civ., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fatto applicazione del suddetto principio - che esclude l'operatività dell'art. 1306 cod. civ. con riferimento all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale - anche in relazione al giudicato formatosi, per omessa impugnazione, in causa riunita ad altra pendente nei riguardi di un diverso condebitore solidale, ritenendo a ciò non ostativa l'autonomia dei giudizi riuniti, atteso che, per effetto della disposta riunione di cause scindibili, il processo si svolge contemporaneamente nei confronti di tutte le parti dei giudizi riuniti, come tali destinatarie dell'efficacia diretta, e non riflessa, della decisione adottata all'esito degli stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)