Sez. L, Sentenza n. 12515 del 19/07/2012 (Rv. 623391 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Giudizio nei confronti di più debitori in solido - Sentenza loro favorevole - Passaggio in giudicato per difetto di impugnazione riguardo a taluno dei debitori - Opponibilità da parte dei debitori destinatari di impugnazione - Esclusione - Rilevabilità da parte del giudice ai fini della declaratoria di preclusione del gravame - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 cod. civ., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio, cui non abbiano partecipato i condebitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)