Sez. L, Sentenza n. 4841 del 04/04/2002 (Rv. 553519 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Ricorso da parte del lavoratore colpito da sanzione disciplinare ad un collegio di conciliazione e arbitrato - Natura irrituale di tale arbitrato - Configurabilità - Conseguenze in ordine ai limiti di impugnabilità in sede giudiziaria del relativo lodo - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali le valutazioni relative al materiale probatorio, ovvero le scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un lodo arbitrale emesso da un collegio di conciliazione e arbitrato al quale avevano fatto ricorso - in base all'art. 87 del relativo CCNL - due dipendenti ferroviari cui era stata inflitta una sanzione disciplinare, facendo riferimento alla valutazione delle risultanze delle prove operata dagli arbitri e alla inidoneità della decisione adottata a comporre la controversia).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)