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Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984 (Rv. 434326 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI - INFORMAZIONI DA FORNIRSI DAL MEDIATORE ALLE PARTI, EX ART. 1759 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434326-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI - INFORMAZIONI DA FORNIRSI DAL MEDIATORE ALLE PARTI, EX ART. 1759 COD. CIV..*

L'Obbligo del mediatore di comunicare, ai sensi dell'art. 1759, comma primo, cod. civ., alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso, non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di essa non avrebbero dato il consenso a quel contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere quel contratto con diverse condizioni e clausole. Il dovere di imparzialità che incombe sul mediatore è, infatti, violato - e da ciò deriva la sua responsabilità - tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare, quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbero indotto la parte a concludere l'affare a condizioni diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)