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Sez. 3, Sentenza n. 19951 del 18/07/2008 (Rv. 604561 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Dichiarazioni inesatte sulla solvibilità dell'acquirente intermediato - Responsabilità del mediatore - Configurabilità - Presupposti - Violazione dell'obbligo di sottacere circostanze delle quali il mediatore non sia a conoscenza diretta.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604561-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

Il mediatore ha, nei confronti dell'intermediato, il duplice obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti dell'affare delle quali sia a conoscenza, e di tacere le circostanze delle quali egli non abbia sicura contezza. Viene, pertanto, meno a tali obblighi il mediatore che, richiesto dal venditore, dichiari la sicura affidabilità del compratore pur non avendolo mai conosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)