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Sez. 2, Sentenza n. 5777 del 15/03/2006 (Rv. 586303 - 01)

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | Obblighi di informazione a carico del mediatore - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586303-01

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI

Nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all'obbligo generale e reciproco della buona fede, il quale si concreta a norma dell'art.1759 cod. civ. nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza (compreso lo stato d'insolvenza dell'altra parte), che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni.Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)