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Sez. 1, Sentenza n. 67 del 08/01/1979 (Rv. 396099 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO MEDIANTE RICEZIONE MATERIALE DI UNA DETERMINATA NORMA - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DELLA NORMA RECEPITA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VERSAMENTI A FAVORE DEL FONDO INDENNITA PER GLI IMPIEGATI PRIVATI; RISCHIO DELLA INSTABILITA PATRIMONIALE; MANCANZA DEI VERSAMENTI; GARANZIA DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI; PROROGA DEI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEL RDL N 5 DEL 1942; PERSISTENZA DEL RISCHIO ASSICURATO CON CONTRATTO DEL DATORE DI LAVORO).*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396099-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO MEDIANTE RICEZIONE MATERIALE DI UNA DETERMINATA NORMA - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DELLA NORMA RECEPITA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VERSAMENTI A FAVORE DEL FONDO INDENNITA PER GLI IMPIEGATI PRIVATI; RISCHIO DELLA INSTABILITA PATRIMONIALE; MANCANZA DEI VERSAMENTI; GARANZIA DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI; PROROGA DEI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEL RDL N 5 DEL 1942; PERSISTENZA DEL RISCHIO ASSICURATO CON CONTRATTO DEL DATORE DI LAVORO).*

Le parti contraenti, nell'Esercizio della loro privata autonomia, possono determinare il rischio, per il quale la copertura assicurativa spiega efficacia, con la ricezione materiale di una determinata norma (a carattere non cogente) conferendole natura negoziale. In tale ipotesi sul patto negoziale, corrispondente al precetto normativo, nessuna influenza, ai fini della valutazione degli obblighi reciprocamente assunti, puo essere attribuita alle successive modificazioni della norma recepita. (nella specie il SC ha confermato le decisioni dei giudici del merito i quali avevano ritenuto che l'intervenuta proroga dei termini per l'esecuzione del RDL 8 gennaio 1942 n 5, in ordine ai versamenti a favore del "fondo indennita per gli impiegati privati", non faceva venire meno il rischio - instabilita patrimoniale - assicurato con il contratto di Assicurazione stipulato dal datore di lavoro - avvalendosi dell'opzione consentitagli dall'art 4 del citato decreto - diretto a garantire a ciascun impiegato prestazioni, per la risoluzione del rapporto di impiego, non inferiori a quelle che egli avrebbe potuto conseguire con il versamento degli accantonamenti al fondo da parte del datore di lavoro). (V 3605/75, mass n 377801; (V 492/66, mass nn 320986 e 320987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1896, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 1, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)