Sez. 1, Sentenza n. 7012 del 06/07/1999 (Rv. 528334 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notifica del ricorso per cassazione - In caso di fallimento - Notifica diretta al fallito - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità sanabile - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione del ricorso per Cassazione al fallito in proprio e non al curatore del suo fallimento non è inesistente, ma solo viziata di nullità, essendo stata effettuata nei confronti di persona non priva di relazione con il destinatario dell'atto, e la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della notificazione del controricorso da parte della curatela fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)