Sez. 4, Sentenza n. 11325 del 27/11/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151397 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - NORME REGOLATRICI DELL'IMPUGNAZIONE - NORME RIGUARDANTI L'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DIBATTIMENTALE - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - NORME REGOLATRICI DELL'IMPUGNAZIONE - NORME RIGUARDANTI L'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DIBATTIMENTALE - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
L'impugnazione istruttoria soggiace alle stesse norme che regolano l'impugnazione dibattimentale onde, anche nei suoi confronti può verificarsi l'ipotesi di inammissibilità, originaria o sopravvenuta; ed in tal caso il giudice di secondo grado è competente a rilevarla, pronunciando la relativa ordinanza, con la quale dichiara anche l'esecuzione della sentenza impugnata. (per un riferimento puntuale sulla prima parte V. Mass. N. 145957 anno 1980 prima parte; tuttavia contra. Sembra mass. N. 104958 anno 1967 prima parte; mass. N. 116131 anno 1970 ed ivi massime citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)