Sez. 6, Sentenza n. 944 del 16/05/1967 Ud. (dep. 10/07/1967) Rv. 104958 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA ISTRUTTORIA - DISCIPLINA AUTONOMA RISPETTO AL GIUDIZIO - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - EFFETTI SULLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA ISTRUTTORIA - DISCIPLINA AUTONOMA RISPETTO AL GIUDIZIO - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - EFFETTI SULLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA.*
La disciplina delle impugnazioni istruttorie e del tutto autonoma rispetto a quella stabilita per il giudizio (cosi che non vigono ne le limitazioni dovute all'effetto devolutivo dell'appello ne il divieto della reformatio in peius); l'organo istruttorio di secondo grado infatti ha la facolta di confermare o riformare il provvedimento impugnato, oppure di disporre, ed espletare esso stesso, un supplemento della istruzione. In quest'ultima ipotesi, le nuove emergenze processuali debbono essere comunicate al PM e contestate (almeno se modifichino piu gravemente i fatti originari) all'imputato: al primo perche formuli, se lo ritenga necessario, le sue richieste in proposito, e al secondo perche, sui nuovi fatti, esponga le sue difese. Nel caso, invece, in cui l'organo istruttorio di secondo grado, sulla base degli stessi elementi di fatto gia acclarati e regolarmente contestati al prevenuto, dia ai fatti stessi una diversa, e anche piu grave definizione giuridica, nessun Obbligo gli e imposto di darne contezza all'imputato con nuova rituale contestazione, ne, tanto meno, al PM.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)