Sez. 6, Ordinanza n. 1289 del 27/10/1970 Cc. (dep. 30/12/1970) Rv. 116131 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA -IMPUGNAZIONE - APPELLO ISTRUTTORIO - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INAPPLICABILITA.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA -IMPUGNAZIONE - APPELLO ISTRUTTORIO - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INAPPLICABILITA.*
La disciplina delle impugnazioni istruttorie e del tutto autonoma rispetto a quella fissata per il giudizio, e pertanto non si applicano ne le limitazioni dovute all'effetto devolutivo dell'appello ne il divieto della reformatio in peius. L'organo istruttorio di secondo grado ha quindi facolta di confermare o riformare il provvedimento impugnato, oppure di disporre od espletare un supplemento di istruttoria (V 110429, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)