Sez. 3, Sentenza n. 23304 del 08/11/2007 (Rv. 600376 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa del danno - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Gustificazione del criterio adottato - Congruità e proporzionalità della liquidazione rispetto al caso concreto - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il principio dell'insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto del tutto ingiustificata la triplicazione del danno da lucro cessante operata dalla Corte d'Appello rispetto al "quantum" liquidato con la sentenza di primo grado, fondata su una testimonianza "de relato" dal contenuto generico in ordine alla futura ed incerta conclusione di un affare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)