Sez. 2, Sentenza n. 3124 del 18/10/1972 (Rv. 360905 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - AL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - AL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicazione della norma, secondo la quale la confessione giudiziale, resa alla parte o a chi la rappresenta, Forma piena prova contro colui che l'ha fatta, per rappresentante deve intendersi non solo chi e fornito di rappresentanza legale della parte, a cui vantaggio la dichiarazione e resa, ma anche chiunque agisca nell'interesse della parte, cui la confessione e diretta, e la dichiarazione gli sia rilasciata per tale sua veste. (Conf 105'69, mass n 337979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)