Sez. 2, Sentenza n. 105 del 18/01/1969 (Rv. 337979 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - RESA AL RAPPRESENTANTE DEL DESTINATARIO - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - DICHIARAZIONE CONFESSORIA - REQUISITI - DICHIARAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - RESA AL RAPPRESENTANTE DEL DESTINATARIO - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - DICHIARAZIONE CONFESSORIA - REQUISITI - DICHIARAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE - VALORE PROBATORIO.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 2735 cod civ, per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non solo chi ne abbia la rappresentanza legale, ma qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione e diretta (come, ad esempio, gli ispettori del lavoro, che, nella verifica degli adempimenti relativi alle assicurazioni sociali, agiscono anche nell'interesse dell' INPS). A tal fine e, peraltro, necessario che la dichiarazione presenti i seguenti requisiti 1) provenga da persona dotata della capacita di compiere Atti dispositivi 2) attenga a rapporti oggettivamente disponibili 3) verta su fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi di tali rapporti. Qualora, vertendosi in materia previdenziale ed assistenziale dei lavoratori - che, in quanto permeata da preminenti interessi sociali, e sottratta alla libera disponibilita delle parti - le dichiarazioni rese dalle parti non possano assumere piena efficacia probatoria, ai sensi della citata norma, cio non esclude che le dichiarazioni stesse possano essere discrezionalmente apprezzate dal giudice e concorrere, con ogni altro elemento probatorio, a determinare il suo libero convincimento. (sulla prima parte, V 1333-68, massima n 332925 1766-67, massima n 328629 2144-66, massima n 324178 1703-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)