Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 24/03/1977 (Rv. 384807 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DICHIARAZIONI DI FATTI A SE SFAVOREVOLI RESE DA UN IMPRENDITORE AD UN ISPETTORE DEL LAVORO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - INSUSSISTENZA - PROVA LIBERAMENTE APPREZZABILE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DICHIARAZIONI DI FATTI A SE SFAVOREVOLI RESE DA UN IMPRENDITORE AD UN ISPETTORE DEL LAVORO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - INSUSSISTENZA - PROVA LIBERAMENTE APPREZZABILE - LIMITI.*
La dichiarazione di fatti a se sfavorevoli, che un imprenditore renda ad ispettore del lavoro, nell'Esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativa o giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nei rapporti con i dipendenti dell'imprenditore medesimo, sia perche detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione, e, quindi, non in rappresentanza di interessi privati, sia perche lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilita dello animus confitendi. Tale dichiarazione, pertanto, fornisce una prova liberamente apprezzabile, ancorche il suo particolare valore di attestazione di verita, proveniente direttamente dalla parte, imponga al giudice del merito, che intenda disattenderla, di dare adeguata motivazione. (V 2757/75, mass n 376759; (V 2537/75, mass n 376460; (V 4029/74, mass n 372619; (V 3124/72, mass n 360905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)