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Sez. 4, Sentenza n. 2200 del 24/09/1996 Cc. (dep. 15/11/1996) Rv. 206316 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato in regime di arresti domiciliari - Sospensione dell'ordine di carcerazione - Al fine di concessione dell'affidamento in prova - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206316-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Solo il condannato in stato di libertà, e non anche quello che alla data di formazione del giudicato si trovi agli arresti domiciliari, "status" equiparato a quello della custodia in carcere, può fornire ex art. 47 comma quarto ord. penit. della sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione fino al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)