Sez. 4, Sentenza n. 2200 del 24/09/1996 Cc. (dep. 15/11/1996) Rv. 206316 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato in regime di arresti domiciliari - Sospensione dell'ordine di carcerazione - Al fine di concessione dell'affidamento in prova - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Solo il condannato in stato di libertà , e non anche quello che alla data di formazione del giudicato si trovi agli arresti domiciliari, "status" equiparato a quello della custodia in carcere, può fornire ex art. 47 comma quarto ord. penit. della sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione fino al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)