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Sez. 5, Sentenza n. 2627 del 28/05/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205209 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione | Istanza di affidamento in prova - Di detenzione domiciliare - Di ammissione alla semilibertà - Doveri del Pubblico ministero di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Sussistenza - Potere discrezionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205209-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione

Il pubblico ministero, investito a norma dell'art. 47 comma quarto dell'ordinamento penitenziario del dovere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - in funzione di istanza di affidamento in prova, anche in casi particolari o di detenzione domiciliare ovvero di ammissione alla semilibertà - non ha poteri discrezionali al riguardo, ma deve solo verificare se all'eventuale accoglimento dell'istanza non osti il limite di pena di cui alle relative disposizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)