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Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 12/07/1995 Cc. (dep. 09/09/1995) Rv. 202370 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza di affidamento dalla libertà - Sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione - Possibilità del P.M. di rigettare l'istanza - Limiti - Fattispecie relativa a rigetto per motivi di merito.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202370-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Nelle ipotesi in cui sia stata presentata un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dalla libertà, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario, il pubblico ministero (ed il giudice dell'esecuzione in caso di opposizione) non possono negare la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, prevista dal comma quarto della disposizione citata, se non quando sia certamente esclusa la concedibilità della misura alternativa per essere l'entità della pena detentiva da scontare superiore al limite legislativo per l'ammissione al beneficio, mentre resta a loro inibita la possibilità di valutazioni di diversa natura, riservata al tribunale di sorveglianza. (Nella specie la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione che, confermando il provvedimento del pubblico ministero, aveva negato la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione, conseguente a condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., argomentando che non risultava la limitata partecipazione del condannato al sodalizio criminale né l'assenza di collegamenti, da parte sua, con la criminalità organizzata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)