Sez. 1, Sentenza n. 673 del 26/01/1999 (Rv. 522607 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Intervenuta revocazione della sentenza d'appello impugnata in Cassazione - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Necessità - Nonostante la ipotetica impugnabilità della pronuncia di revocazione - Fondamento - Riserva di impugnazione differita - Conseguente ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva emessa nello stesso giudizio - Intervenuta revocazione di una delle due sentenze - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello impugnata con ricorso per Cassazione sia stata revocata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in Cassazione, giacché la suddetta impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto; la cessazione della materia del contendere va dichiarata anche nell'ipotesi in cui, per effetto di riserva formulata ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ., siano state impugnate con ricorso per Cassazione la sentenza non definitiva sull'"an" e la sentenza definitiva sul "quantum" del risarcimento richiesto, e la revocazione riguardi una soltanto delle suddette sentenze, sia nel caso che si tratti della sentenza non definitiva (giacché la revocazione di essa non potrebbe non travolgere anche quella definitiva, basata sull'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza revocata), sia nel caso che sia stata invece revocata soltanto la sentenza definitiva, giacché, in tal caso, pur persistendo le ragioni di censura nei confronti della sentenza sull'"an" non revocata, riprende vigore la riserva di impugnazione differita, espressione dell'interesse a non proporre un'impugnazione che l'ulteriore corso del giudizio potrebbe rendere superflua.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)