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Sez. U, Sentenza n. 25278 del 29/11/2006 (Rv. 593343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Ricorso per cassazione - Intervenuta revocazione della sentenza - Effetti - Cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, impugnata con ricorso per Cassazione, sia stata revocata, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)