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Sez. 5, Sentenza n. 31957 del 22/06/2001 Cc. (dep. 27/08/2001) Rv. 219638 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Esercizio putativo del diritto di cronaca - Controllo della fonte - Necessità - Sussistenza - Impossibilità - Accettazione da parte del giornalista del rischio di pubblicazione di notizia non vera - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219638-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)