Sez. 5, Sentenza n. 10580 del 09/05/2007 (Rv. 597328 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Privilegio speciale sull'immobile trasferito - Diritto di seguito - Conseguenze - Soggezione dei terzi subacquirenti all'azione esecutiva - Limiti - Beneficio di escussione - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti dell'alienante - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
In tema di INVIM, il privilegio speciale a favore dello Stato sull'immobile trasferito, previsto dall'art. 2772, primo comma, cod. civ. e dall'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a garanzia del credito per imposta, soprattasse ed interessi, si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, che prescinde dalla persona del debitore, con la conseguenza che la garanzia segue per sua natura le sorti del credito al quale è legata, e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta per pagamento o prescrizione. Il relativo diritto può pertanto essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti successivamente acquistati dai terzi subacquirenti o aventi causa dell'acquirente, i quali, pur non essendo debitori né responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti all'esecuzione per il debito altrui, escluse le imposte suppletive, fino a concorrenza del valore dell'immobile e senza "beneficium excussionis", non essendo questo un istituto di carattere generale, ma con diritto di rivalsa nei confronti dell'alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)