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Sez. L, Sentenza n. 1370 del 04/03/1986 (Rv. 444792 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444792-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il divieto dello ius novorum in appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., non è limitato alla sola udienza di discussione, ma si estende all'intero giudizio d'impugnazione e la sua violazione è rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimità, essendo contraria ai principi ispiratori del nuovo rito del lavoro l'ammissibilità, per la prima volta in appello, di domande o eccezioni la cui proposizione sarebbe stata già preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civile. (V 7072/82, mass n 424745; (V 6517/82, mass n 424148; (V 6490/82, mass n 424118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)