Sez. 6, Sentenza n. 32366 del 04/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226657 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da collaboratori di giustizia - Utilizzabilità ai fini del quadro indiziario - Nuova disciplina prevista dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45 - Applicabilità solo alle collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della stessa.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art. 16-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8)convertito nella l. 15 marzo 1991, n. 82), come modificata dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo citata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 25, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)