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Sez. 1, Sentenza n. 12575 del 08/03/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221376 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da collaboratori di giustizia - Utilizzabilità ai fini del quadro indiziario - Nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, come modificato dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 - Applicabilità solo alle collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della stessa.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221376-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art.16 quater del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82), come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo richiamata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)