Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 21/02/2012 (Rv. 621396 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO | Fino all'altezza dei tre metri - Oneri di sopralzo - A carico del proprietario che innalza - Concorso del proprietario del fondo contiguo - Obbligo - Insussistenza - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO
Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 cod. civ., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 cod. civ., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 886
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)