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Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 14/06/1993 (Rv. 482775 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Innalzamento | Da parte di un solo comproprietario - Regime della sopraelevazione.
Stato
decisa il 1993-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482775-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Comunione (del muro) - Uso del muro comune - Innalzamento

L'art. 885 cod. proc. civ., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione perché consente la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, non subordinata al consenso del comproprietario del muro sottostante, al quale è attribuito solo il potere di chiedere in ogni momento la comunione della sopraelevazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 885

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)