Sez. L, Sentenza n. 4374 del 28/06/1988 (Rv. 459360 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SCELTA TRA GIUDIZIO SEPARATO E GIUDIZIO UNITARIO - CONSEGUENZE - POTERE DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI - POTERE DELLA PARTE DI INFLUIRE SU TALI LIMITI IN APPELLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA IN APPELLO DOPO IL RIGETTO DI QUELLA PROPOSTA IN PRIMO GRADO ANCHE SUL QUANTUM.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SCELTA TRA GIUDIZIO SEPARATO E GIUDIZIO UNITARIO - CONSEGUENZE - POTERE DI PRONUNCIA DEL GIUDICE - LIMITI - POTERE DELLA PARTE DI INFLUIRE SU TALI LIMITI IN APPELLO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA IN APPELLO DOPO IL RIGETTO DI QUELLA PROPOSTA IN PRIMO GRADO ANCHE SUL QUANTUM.*
In tema di risarcimento del danno, specie con riguardo alle controversie regolate dal rito del lavoro, una volta che la facoltà di scelta tra giudizio separato sull'an e giudizio unitario sull'an e sul quantum sia stata, in un senso o nell'altro, esercitata, l'ambito del giudizio ed il relativo potere di pronuncia del giudice restano definitivamente delimitati senza che possa essere consentito alla parte di ampliarli o di restringerli nel giudizio di appello, ostandovi la disciplina dell'art. 420 cod. proc. civ. con riguardo alla modifica delle conclusioni nonché il divieto ex art. 437 stesso codice di rito. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda, proposta in grado di appello, di condanna generica al risarcimento del danno per omissione contributiva in un'ipotesi in cui il lavoratore assicurato aveva chiesto in primo grado anche la pronuncia sul quantum, ma la domanda era stata respinta non essendosi ancora verificato il presupposto della perdita del trattamento pensionistico). (V 3017/83, mass n 427937; (Conf 717/80, mass n 404161).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)