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Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 02/05/1983 (Rv. 427937 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDIZIONI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DI CONDANNA SPECIFICA - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - NON TEMPESTIVITÀ DELLA SUA OPPOSIZIONE - EQUIVALENZA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA CON LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONTESTAZIONE DELLA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - CONSENSO TACITO A DETTA SEPARAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427937-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONDIZIONI - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DI CONDANNA SPECIFICA - CONSENSO DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - NON TEMPESTIVITÀ DELLA SUA OPPOSIZIONE - EQUIVALENZA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA CON LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - CONTESTAZIONE DELLA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - CONSENSO TACITO A DETTA SEPARAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere limitata successivamente, in corso di giudizio ed anche in grado di appello, alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando sussista il consenso non soltanto espresso, ma anche tacito della controparte, il quale è ravvisabile anche nella non tempestività della sua opposizione; pertanto l'indicata scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum deve ritenersi consentita in relazione ad un'istanza avanzata dall'attore con la precisazione delle conclusioni definitive, anche in secondo grado, qualora il convenuto non abbia avanzato obiezioni in proposito nella medesima Sede, contestando la ritualità di tale scissione solo con la comparsa conclusionale. (V 3861/82, mass n 421825; (Conf 1169/82, mass n 419050; (Conf 4986/79, mass n 401641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)