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Sez. 2, Sentenza n. 18763 del 24/01/2013 Cc. (dep. 29/04/2013) Rv. 255360 - 01

SENTENZA - IMPROCEDIBILITÀ | Richiesta di proscioglimento - Successiva all'attività istruttoria - Impugnazione esperibile - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255360-01

SENTENZA - IMPROCEDIBILITÀ

Qualora sia stato richiesto il proscioglimento ex artt. 469 e 129 cod. proc. pen. e, successivamente, le parti abbiano compiuto una esauriente attività istruttoria con acquisizione documentale, la sentenza emessa non può fare riferimento alle formule di proscioglimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ma, pur in presenza di potenziali nullità procedimentali, deve essere qualificata come sentenza pronunziata all'esito del dibattimento e, in caso di condanna, ai sensi degli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., essa non può essere qualificata come atto abnorme e nei suoi confronti vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato avendo le parti richiesto una sentenza predibattimentale e poi proceduto consensualmente a rituale attività istruttoria dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)