Sez. 2, Sentenza n. 48340 del 17/11/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230535 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - IMPROCEDIBILITÀ | Dichiarata in pubblica udienza - Impugnazione esperibile - Ragione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - IMPROCEDIBILITÀ
La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e la declaratoria di contumacia dell'imputato, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)